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Regolamento per gli Studenti a tempo parziale
Articolo 1 - Riconoscimento della condizione di studenti a tempo parziale
Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari possono chiedere, con istanza scritta e motivata, indirizzata direttamente ai docenti titolari degli insegnamenti che siano impossibilitati a frequentare, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale.
Le istanze debbono essere consegnate personalmente dagli studenti ai docenti interessati. I docenti decidono in ordine all’accoglimento, se possibile, seduta stante e comunque entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla loro ricezione.
Articolo 2 - Esonero dagli obblighi di frequenza
Per gli insegnamenti in ordine ai quali abbiano ottenuto il riconoscimento del tempo parziale gli studenti sono esonerati dall’obbligo di frequenza delle lezioni e delle altre attività formative ufficiali.
I programmi d'esame non possono prevedere argomenti o testi in aggiunta rispetto a quelli ufficiali, indicati per gli studenti impegnati a tempo pieno.
Articolo 3 - Attività formative alternative alla frequenza
Al momento dell’accoglimento della richiesta, il docente definisce un numero di colloqui obbligatori concordando altresì con lo studente modalità e tempi della sua preparazione. In ogni caso, tra la presentazione dell’istanza e la partecipazione all’esame deve trascorrere un tempo di almeno tre mesi, calcolato al netto del periodo compreso tra i giorni 15 luglio e 15 settembre.
Il docente può sostituire i colloqui individuali con attività formative di altro genere, da tenersi in orari serali, destinate esclusivamente agli studenti a tempo parziale.
Nel corso degli incontri di cui al comma che precede, il docente verifica il rispetto del programma di studio concordato da parte dello studente.
La mancata frequenza ai colloqui o alle attività formative nonché l’esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi comportano il venir meno delle agevolazioni previste dal presente Regolamento.
Articolo 4 - Ricevimento
Per ogni insegnamento il titolare fissa ricevimenti riservati agli studenti a tempo parziale in orari serali, in aggiunta all'orario di ricevimento gia fissato. In casi eccezionali, adeguatamente documentati, lo studente potrà chiedere di essere ricevuto in altro orario da concordare con il docente.
Articolo 5 - Competenza dei titolari dei corsi e dei loro collaboratori
La valutazione delle istanze di cui al precedente art. 1 spetta ai titolari dei corsi interessati e non è da essi delegabile. Parimenti non delegabile è la decisione in ordine alla decadenza di cui all’art. 3.
Le attività di cui agli artt. 3 e 4 sono delegabili dal titolare dell’insegnamento esclusivamente a membri regolarmente nominati nella Commissione d'esame, secondo Ie procedure previste dal regolamento di Facoltà. A tal fine per ogni insegnamento è pubblicato nella bacheca del titolare l'elenco dei membri della Commissione d'esame.
Documento Approvato dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza il 16.3.2005.
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